giovedì 24 luglio 2014

Comprare casa: gli errori da non commettere

 Comprare casa: gli errori da non commettere


Comprare casa è uno dei più grandi traguardi nella vita di ciascuno di noi. Un punto di inizio per creare una famiglia, per investire le proprie risorse e spesso è un investimento per la vita. L’acquisto di una casa è un grande passo che deve esser affrontato con grande scrupolo facendo attenzione a non incorrere in errori che poi potrebbero rivelarsi fatali e trasformare un sogno in un incauto acquisto.

Non affidatevi all’ agente immobiliare sbagliato.
Attenzione alla scelta dell’agente immobiliare che vi aiuterà nella ricerca del vostro immobile.
Non è detto che lo stesso agente immobiliare a cui si sono rivolti amici,  o conoscenti possa fornirvi la risposta giusta alla vostra ricerca.
L’agente a cui affidarsi deve conoscere bene la zona in cui cercate casa, deve esser affidabile e professionale.
Deve dimostrare disponibilità e darvi tutta l’assistenza di cui necessitate.
E attenzione però a non scambiare l’agente immobiliare per un benefattore: il loro lavoro, soprattutto se fatto bene, deve esser giustamente remunerato.
Ottimizzate il vostro potere d’acquisto e le vostre risorse economiche. Valutate molto bene la spesa che state per affrontare e soprattutto tutte le spese accessorie. Potersi permetter di affrontare una certa spesa non sempre significa poter chiudere la trattativa: valutate quindi sempre con scrupolo tutte le spese a cui andrete incontro: spese di agenzia, notarili, tasse e spese di ristrutturazione. Tutto deve esser in linea con il budget prefissatovi.
Mura senza segreti. La casa che andrete ad acquistare non dovrà aver segreti di nessun genere. Dovete saper tutto della casa che sta per diventare vostra: passato, presente e futuro. Accertatevi che chi vende non abbia contratto ipoteche o debiti con il condominio,  che sia in regola con tutto e gli eventuali accordi presi per futuri interventi condominiali / strutturali.
Esplorate la zona. Della zona in cui si trova la vostra nuova casa dovrete conoscere tutto. Non tralasciate nulla: è importantissimo che visitiate la zona sia di giorno che di sera in modo da saper tutto quello che succede intorno a casa.
Non fatevi prendere dall’emozione. E rimanete con i piedi per terra se trovate una casa che vi piace. Prima di interpellare architetti, professionisti o effettuare acquisti per la nuova casa siate certi di aver fatto tutte le considerazioni sull’immobile che state per acquistare.

Vendere casa: gli errori da non commettere

Gli errori che può commettere un "principiante" che vende per la prima volta una casa


endere una casa oggi è un compito alquanto complesso, il cui successo dipende da molti (e talvolta stravaganti) fattori. la prima volta è normale incappare in errori che rendono l'intero processo molto più laborioso del normale. ecco gli sbagli più comuni

1 - dare troppo valore alla propria abitazione: è necessario essere obiettivi. le offerte sul mercato sono molteplici, stabilire un prezzo troppo elevato è un errore fatale. ecco perché è bene studiare la concorrenza e, se possibile, mantenersi nella fascia più contenuta

2 - non voler negoziare: la scarsa flessibilità può rivelarsi disastrosa. l'attuale congiuntura rende la negoziazione quasi indispensabile

3 - non dimenticare le spese di vendita della casa: anche se la maggior parte delle spese sono a carico del nuovo proprietario, bisogna ricordarsi che alcune cose devono comunque essere saldate, per farlo si ha tempo fino all'effettiva cessione dell'immobile

4 - pensare di vendere in breve tempo: essere eccessivamente ottimisti in tal senso può essere un errore. la vendita di una casa è una gara di fondo

5 - scegliere il momento sbagliato per la messa in vendita: il periodo di maggiore interesse per le abitazioni in vendita è la loro comparsa sul mercato, per tale ragione è bene evitare tutti quei periodi in cui le persone possono essere distratte da altro, ad esempio le festività

6 - creare annunci ingannevoli: difficilmente si acquista da chi ha palesemente mentito nel pubblicizzare la propria abitazione, anche perché - si sa - le bugie hanno le gambe corte. basta la prima visita per scoprire che la casa non ha 10 anni, ma 15, e che misura 150 m2 e non 180

7 - non sistemare la casa per la vendita: risparmiare qualche euro per evitare di dare una mano di vernice, falciare il prato o riparare il rubinetto che perde potrebbe causare la fuga del potenziale acquirente

8 - essere imprudenti: quando si fa visitare la propria casa non si sa mai con certezza chi si fa entrare. per evitare spiacevoli sorprese, è bene essere sempre prudenti e tenere gli occhi aperti

9 - non coinvolgere tutta la famiglia: quando si vende casa è necessaria la piena collaborazione di tutti i componenti della famiglia. quando si ha una visita, meglio assicurarsi che i bambini, ad esempio, non corrano urlando da una stanza all'altra

10 - essere frettolosi: ogni visita deve essere sfuttata al massimo, per farlo bisogna prendersi il giusto tempo. è bene poi seguire l'intero processo con attenzione, quindi di tanto in tanto rinnovare gli annunci e monitorare l'andamento del mercato

11 - non prendere in considerazione il costo di una casa vuota: se l'idea è tenere l'immobile non occupato a lungo, è opportuno interrompere la fornitura di elettricità, acqua e gas

12 - dare l'incarico di vendita alla persona sbagliata: uno degli errori peggiori è dare l'incarico alla persona sbagliata, che sia un amico o un intermediario non qualificato. la scelta migliore è quella di affidarsi a un agente immobiliare che sappia fare il suo mestiere, che conosca il mercato e sia in grado di seguire passo passo questo complesso e importante processo 
 Dd

mercoledì 23 luglio 2014

Affitti: il decreto attuativo sulla morosità incolpevole

Affitti: il decreto attuativo sulla morosità incolpevole

Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014, che stabilisce criteri e modalità per l’accesso al Fondo per gli inquilini morosi


Testo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 maggio 2014  Attuazione dell’articolo 6, comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  ottobre 2013, n. 124 – Morosita’ incolpevole. (14°05481)  (GU n.161 del 14-7-2014) 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E DELLE FINANZE
Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita’ immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza locale, nonche’ di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto, in particolare,  il  comma  5  dell’articolo  6  del  citato decreto-legge (Misure di sostegno  all’accesso  all’abitazione  e  al settore  immobiliare)  che  istituisce  presso  il  Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti  un  Fondo  destinato  agli  inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione  di  20  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2014 e 2015;    Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano si provveda  al  riparto  delle  risorse assegnate al predetto Fondo  nonche’  a  stabilire  i  criteri  e  le priorita’ da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di  morosita’  incolpevole  che  consentono  l’accesso  ai contributi;    Considerato, altresi’, che il  medesimo  comma  stabilisce  che  le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle  regioni  che abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio  abitativo,  che prevedano  percorsi  di  accompagnamento  sociale  per   i   soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali  e  che,  a tal fine, le Prefetture -Uffici  territoriali  del  Governo  adottino misure  di  graduazione  programmata  dell’intervento   della   forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il rapporto dell’Ufficio centrale di statistica del Ministero dell’interno  sugli  sfratti  in  Italia  aggiornato  all’anno  2012, acquisito  dall’Osservatorio  nazionale  della  condizione  abitativa della Direzione generale per le  politiche  abitative  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;    Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalle regioni  e dalle province autonome di Trento e Bolzano, pervenuta per il tramite del  coordinamento  tecnico  regionale  in   materia   di   politiche abitative, relativa ai provvedimenti regionali che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;    Considerato che dalla citata documentazione  risulta  che  solo  le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania hanno emanato, entro il termine di entrata in vigore della citata legge 28 ottobre 2013, n. 124,  norme  per  la  riduzione  del disagio abitativo che prevedano percorsi di  accompagnamento  sociale per i soggetti  sottoposti  a  sfratto,  anche  attraverso  organismi comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse;    Considerata l’opportunita’ di  stabilire  criteri  e  priorita’  da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono  le  condizioni di morosita’ incolpevole che consentono l’accesso ai  contributi,  al fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo;
Visto il comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli articoli 5  e  6  della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  e  che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di  Trento  e Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  Stato  previste  da leggi di settore;    Considerato che, a seguito di richiesta dell’ANCI di sottoporre  il decreto  in  argomento  alla  Conferenza  Unificata   anziche’   alla Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall’art. 6, comma  5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha  ritenuto  di  poter  accogliere  tale richiesta;    Visti  gli  esiti  delle   riunioni   tecniche   della   Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, tenutesi in data 17 marzo 2014 e in data 3 aprile 2014;    Sentita la Conferenza Unificata nella seduta  del  10  aprile  2014 sulla proposta effettuata dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;    Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del menzionato decreto-legge  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28 ottobre 2013, n. 124;
Decreta:
Art. 1      Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2014
  1. La disponibilita’ del  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi incolpevoli di cui all’articolo 6,  comma  5,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28 ottobre 2013, n. 124, pari per l’annualita’ 2014 a 20 milioni di euro e’ ripartita, in proporzione al numero di  provvedimenti  di  sfratto per morosita’ emessi, registrato dal Ministero degli  interni  al  31 dicembre 2012,  per  il  30%  tra  le  regioni  Piemonte,  Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:  Parte di provvedimento in formato grafico
  2.  2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione  abitativa,  di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre  2003,  ivi  compresi  i comuni capoluogo di provincia non inclusi  nella  predetta  delibera, cui sono destinate le risorse del  Fondo  disponibili  unitamente  ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni  adottino  linee guida da seguire da parte degli organismi comunali  incaricati  delle attivita’ di cui al presente  decreto  ne  danno  comunicazione  alle Prefetture  competenti  per   territorio   e   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2      Criterio di definizione di morosita’ incolpevole
1..  Per  morosita’  incolpevole  si  intende   la   situazione   di sopravvenuta impossibilita’ a  provvedere  al  pagamento  del  canone locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della capacita’ reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita’ reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti  cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali  o  sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacita’ reddituale; mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipici; cessazioni di attivita’ libero-professionali  o  di  imprese registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di avviamento  in  misura  consistente;  malattia  grave,  infortunio  o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessita’  dell’impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 3    Criteri per l’accesso ai contributi
1.               Il comune, nel consentire l’accesso  ai  contributi  di  cui  al presente  decreto,  nei  limiti  delle  disponibilita’   finanziarie, verifica che il richiedente:  a)                abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00  o  un reddito derivante da regolare  attivita’  lavorativa  con  un  valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;  b)    sia destinatario di un atto  di  intimazione  di  sfratto  per morosita’, con citazione per la convalida;  c)            sia  titolare  di  un  contratto  di  locazione   di   unita’ immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato  (sono  esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,  A8  e  A9)  e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio  da  almeno un anno;  d)         abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero,  nei casi di cittadini  non  appartenenti  all’UE,  possieda  un  regolare titolo di soggiorno.
2.               Il  comune  verifica  inoltre  che  il  richiedente,  ovvero  un componente del nucleo familiare,  non  sia  titolare  di  diritto  di proprieta’, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza di altro immobile fruibile ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio nucleo familiare.
3.               Costituisce  criterio  preferenziale  per  la  concessione  del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno  un componente che  sia:  ultrasettantenne,  ovvero  minore,  ovvero  con invalidita’ accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai  servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali  per  l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Art. 4    Dimensionamento dei contributi
  1. L’importo  massimo  di  contributo  concedibile  per  sanare  la morosita’ incolpevole accertata non puo’ superare l’importo  di  euro 8.000,00.

Art. 5    Priorita’ nella concessione dei contributi
1.    I  provvedimenti  comunali  di  cui  al  presente  decreto  sono destinati alla concessione di contributi in favore:  a)        di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosita’  incolpevole,  che  sottoscrivano con  il  proprietario  dell’alloggio  un  nuovo  contratto  a  canone concordato;  b)       di inquilini la cui ridotta capacita’ economica  non  consenta il versamento di  un  deposito  cauzionale  per  stipulare  un  nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune  prevede  le  modalita’ per assicurare che il contributo  sia  versato  contestualmente  alla consegna dell’immobile;  c)        di  inquilini,  ai  fini  del  ristoro,  anche  parziale,  del proprietario  dell’alloggio,  che  dimostrino  la  disponibilita’  di quest’ultimo  a  consentire  il  differimento   dell’esecuzione   del provvedimento di rilascio dell’immobile.  Art. 6    Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica  1.   I comuni adottano  le  misure  necessarie  per  comunicare  alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo  l’elenco  dei  soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo,  per le valutazioni funzionali all’adozione delle  misure  di  graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione  dei provvedimenti di sfratto.
Art. 7    Monitoraggio
1.    Le regioni assicurano  il  monitoraggio  sia  sull’utilizzo  dei fondi di cui al presente decreto  che  degli  eventuali  stanziamenti regionali,  secondo   specifiche   definite   dal   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti.    Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte degli Organi di controllo, sara’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2014  Il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti
Lupi                  Il Ministro dell’economia  e delle finanze  Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2014  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 2762

Affitti: parte il Fondo per la morosità incolpevole. Le nuove norme

LUGLIO 2014  Affitti

 Affitti, rivoluzione nei pagamenti. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 102/2013, entrano in vigore le disposizioni che stabiliscono le nuove modalità di pagamento per gli inquilini afflitti da morosità incolpevole.
Non sarà più un reato il mancato pagamento dell’affitto, ma la linea morbida adottata con il decreto di fresca pubblicazione dipenderà solo dal persistere di determinate condizioni. Solo in tal caso, infatti, i residenti che non pagano l’affitto ai proprietari potranno attingere al fondo contributivo predisposto dal governo.
Quali sono i requisiti
Secondo quanto stabilisce il decreto 102 uscito in Gazzetta, da lunedì 14 luglio si definisce morosità incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per questa ragione, il provvedimento identifica alcune condizioni specifiche attraverso cui questa condizione si più realizzare:
  • licenziamento
  • cassa integrazione
  • riduzione dell’orario di lavoro
  • malattia grave
  • infortunio
  • decesso di un familiare
In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosità incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione del reddito oppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.
Come accedere agli aiuti?
Il decreto 102 dispone non solo i criteri attraverso cui viene riconosciuta la morosità incolpevole degli inquilini, ma anche il passaggio successivo, cioè le modalità e i limiti di accesso al Fondo apposito messo a disposizione dallo Stato. Nello specifico, viene stabilito il tetto a 8mila euro.
La precedenza ne riconoscimento dei contributi, ovviamente, verrà concessa ai quei residenti in arretrato con il pagamento del canone, che abbiano già ricevuto il provvedimento di rilascio esecutivo. A questi sarà consentito stipulare un nuovo accordo con il proprietario a canone concordato e cedolare secca del 10%.
Qualora non sussistano le condizioni per il deposito cauzionale al fine di avviare la sottoscrizione di un nuovo accordo sull’affitto, invece, sarà il Comune a intervenire per fare in modo che nel momento dell’ingresso dell’inquilino in casa secondo le nuove condizioni, non sussista più lo stato di morosità.

Il decreto link

domenica 6 luglio 2014

Point Of Sale o POS - Scatta dal 30 giugno l’obbligo per aziende e professionisti di dotarsi di POS per i pagamenti sopra i 30 euro

E’ scattato il 30 giugno scorso l’obbligo, per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti effettuati dai consumatori e dagli utenti anche attraverso carte di debito (bancomat) oltre i 30 euro. Ciò significa che per i titolari delle attività stesse vi è la necessità di adeguarsi a detto obbligo, dotandosi di appositi relativi strumenti (Point Of Sale o POS). Lo stabilisce infatti l’art. 9, comma 15-bis, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15.   Quindi, a partire dal 30 giugno, per i pagamenti al di sopra della soglia di euro 30, sussiste per tutti gli esercenti e i professionisti l’obbligo di acquisire anche tramite POS i corrispettivi per la vendita di beni e per la prestazione di servizi, permettendo alla clientela su esplicita richiesta l’uso del bancomat, salva restando la facoltà di non accogliere transazioni con carta di debito al di sotto di tale soglia. La disposizione di legge al momento non prevede sanzioni per chi non adempie a tale obbligo  http://lariocasa.it