martedì 25 febbraio 2014

Usi e consuetudini - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere - Provincia di Como

 Affari in Mediazione- Camera di Commercio di Como, Lombardia - Agenti Immobiliari

Provincia di COMO
Proprietario
Conduttore
Compravendita urbani industriali
max 3,00%
max 3,00%
FONDI RUSTICI compravendita
2,00%
2,00%
Locazioni residenziali e commerciali - affitto di azienda( solo primo anno)
10,00%
10,00%
Locazioni di villeggiatura (dovuta sul canone dell’intero periodo)
5,00%
5,00%
Locazioni transitorie (sul canone dell’intero periodo)

5,00%

5,00%


Articoli su i usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere - Provincia di Como
Art. 1 - Pagamento della provvigione.
La provvigione, spettante al mediatore iscritto
alla C.C.I.A.A. per effetto del suo intervento
nella conclusione del contratto, deve essere
corrisposta dai due contraenti, salvo patti
contrari o usi particolari, in parti eguali. Il contratto è concluso nel momento in cui la proposta viene accettata dall’altra parte in tutti quei casi per i quali la legge prevede la forma scritta sotto pena di nullità.
In tutti gli altri casi è sufficiente una chiara manifestazione di consenso delle parti, accertabile
con ogni mezzo di prova.
Art. 2 - Rinuncia all’opera del mediatore.
Se una delle parti contraenti non intende
avvalersi dell’opera del mediatore, deve dichiararlo,
prima dell’inizio delle trattative, al mediatore stesso.
A quest’ultimo, salvo patto contrario, spetta
soltanto la quota di provvigione a carico
dell’altra parte
Art. 3 - Permute.
Nelle permute di beni immobili, qualora i beni
oggetto del rapporto abbiano valore diverso,
la provvigione viene calcolata sul prezzo del
bene di maggior valore.

Art. 4 - Spese di mediazione.
Le provvigioni dovute al mediatore si intendono
comprensive delle spese all’uopo eventualmente
sostenute.
Salvo patto contrario non è dovuto al mediatore
il rimborso delle spese da lui sopportate, anche se l’affare non viene concluso, fatta eccezione di quelle spese sostenute per espresso incarico della parte.
Art. 5 - Interventi di più mediatori
Quando alla conclusione di un affare intervengono
più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione. Nel caso di intervento successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione del contratto.
Art. 5 - Interventi di più mediatori.
Quando alla conclusione di un affare intervengono
più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione. Nel caso di intervento successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione del contratto.
Art. 6 - Scioglimento del contratto.
Il mediatore ha diritto alla provvigione anche
nel caso che, conclusosi il contratto, lo stesso
venga successivamente sciolto. Qualora il mediatore sia stato retribuito prima della esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere gli eventuali contrasti fra le parti.


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