VENDITORE | IVA | REGISTRO | IPOTECARIA | CATASTALE |
Privato | NO | 7% | 2% | 1% |
impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori | ESENTE | 7% | 2% | 1% |
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata | 10% 22% se è di lusso | 168 euro | 168 euro | 168 euro |
Dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del Dl 83/2012), invece del regime naturale dell’esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (10%, o 22% per i fabbricati di
lusso) se il cedente opta nell’atto di vendita per il regime dell’imponibilità. In caso di opzione e applicazione dell’Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Se si acquista la “prima casa” si applicano, invece, aliquote agevolate (paragrafo successivo). Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:
• le modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)
• se per l’operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio
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